TRGA Trento, 29.03.2017 n. 112
1. In ordine al rapporto intercorrente fra ricorso principale ed incidentale, deve osservarsi che, secondo i principi più recentemente sviluppati ed affermati (Consiglio di Stato, sez. III, 26.8.2016, n. 3708) “un’interpretazione che ammettesse sempre l’obbligo dell’esame del ricorso principale, a prescindere da qualsivoglia scrutinio in concreto della sussistenza di un interesse (anche strumentale) alla sua decisione, dev’essere, in particolare, rifiutata perché si rivelerebbe del tutto incoerente sia con il richiamo….all’art. 1 della direttiva n. 89/665 CEE, quale norma che resterebbe violata da una regola che precludesse l’esame del ricorso principale, sia con il rispetto del principio generale, di ordine processuale, codificato dall’art. 100 c.p.c. (e da intendersi richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1, c.p.a.). Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che la stessa previsione richiamata (e, segnatamente, l’art. 1, comma 3, dir. cit.) riconnette espressamente e chiaramente il principio di effettività della tutela delle posizioni soggettive di derivazione europea in materia di appalti alla nozione di interesse, là dove impone agli Stati membri di apprestare un sistema di giustizia che garantisca un utile accesso a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. Come si vede, dunque, la stessa regola che la Corte di Lussemburgo ha inteso declinare e garantire con la sentenza c.d. Puligienica postula logicamente che l’operatore economico al quale dev’essere assicurato un sistema di giustizia effettivo abbia e conservi un interesse all’aggiudicazione dell’appalto. Ora, per quanto possa estendersi la nozione di interesse processualmente rilevante fino a comprendervi l’accezione anche di un interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, non possono certo ravvisarsi gli estremi della condizione dell’azione in questione in una situazione in cui dall’accoglimento del ricorso non derivi neanche il limitato effetto dell’indizione di una nuova procedura gara”. Peraltro, “in ordine all’aspetto della compatibilità con il principio generale secondo cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa essa è necessario avervi interesse (art. 100 c.p.c.), si rivela che la sentenza europea non può certo essere decifrata come produttiva dell’effetto di scardinare il predetto canone, nella misura in cui risulta espressivo di una regola generale valida, per la sua intuitiva valenza logica e sistematica, in ogni ordinamento processuale”.
Il Collegio condivide i surriferiti principi, che ritiene corrispondere al punto di equilibrio fra la tutela piena ed effettiva assicurata dalla giurisdizione amministrativa secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (art. 1 c.p.a.) e le necessarie condizioni cui rimane assoggettato l’esperimento delle domande processuali, e dunque in primis l’effettiva sussistenza dell’interesse ad agire o resistere in giudizio (art. 100 c.p.c.), la cui carenza – originaria, rispettivamente sopravvenuta, in causa è tale, espressamente, da determinare la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (art. 35 c.p.a).
A ciò, peraltro, deve aggiungersi che, in materia di appalti, la ratio sottesa alle “disposizioni specifiche” inerenti ai giudizi di cui agli artt. 120 e segg. del c.p.a. depone per l’accentuata affermazione dei principi di celerità ed efficacia della pronuncia del giudice amministrativo, il che contraddice la necessità di dover sistematicamente esaminare anche il ricorso principale, qualora quello incidentale risulti fondato e di per sé precluda la conservazione di un effettivo interesse in capo al ricorrente principale, quest’ultimo così definibile solo in relazione al momento introduttivo dell’intero giudizio.
2. Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio Roma, sez. III ter, 22.12.2015 n. 14451 e 31 luglio 2015 n. 10568) formatosi in un caso del tutto analogo a quello in esame, in base al quale “la sottoscrizione dell’offerta serve a rendere nota la paternità e a vincolare l’autore al contenuto del documento, assolvendo alla funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà, affidabilità ed insostituibilità dell’offerta, sì da costituire elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti propri della manifestazione di volontà volta alla costituzione del rapporto giuridico, con la conseguenza che la sua carenza, pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, comporta che l’offerta non possa essere tal quale accettata. Essa cioè non integra una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della dichiarazione di offerta, senza che, all’uopo, sia necessaria una espressa previsione della lex specialis”. Ed ancora, proseguendo, “ la sottoscrizione è la firma in calce e …tale adempimento non può essere sostituito dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa, non essendo possibile aderire all’idea che esista un’equipollenza tra la firma di un documento in calce e quella apposta solo in apertura di esso (in testa), o tanto meno sul mero frontespizio di un testo di più pagine, dal momento che è soltanto con la firma in calce che si esprime il senso della consapevole assunzione di paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto” (conforme: Cons. di Stato, sez. IV, 19 marzo 2015 n. 1425, e sez. V, 20 aprile 2012 n. 2317).
Quanto all’eventuale applicabilità, in punto sottoscrizione dell’offerta e dei suoi elementi compositivi, del c.d. “soccorso istruttorio”, peraltro ammesso nel bando (pag. 25 e 26) solo in limitati e circoscritti casi attinenti alla documentazione amministrativa, la possibilità del ricorso a tale mezzo in tema di sottoscrizione dell’offerta tecnica, invocato nelle memorie conclusive dalla ricorrente principale, è da escludersi anche in considerazione della deliberazione ANAC n. 1/2015 poiché il consentire la sottoscrizione dell’offerta mediante soccorso istruttorio equivale a superare il temine ultimo di presentazione delle offerte, con compromissione del canone di par condicio e buon andamento nonché, circostanza ancor più grave, di violazione del principio di segretezza dell’offerta.
Sul punto giova rammentare la portata sostanziale della sottoscrizione dell’offerta da parte di soggetto titolare del potere di impegnare l’impresa concorrente, dato che la sua mancanza non consente d’imputarla alla persona giuridica, esonerandola dall’assunzione di impegni vincolanti nei confronti della stazione appaltante. La radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, sez. V, 7.11.2016 n. 4645 e 15 febbraio 2016, n. 627).
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- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione
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