TAR Salerno, 06.07.2016 n. 1604
Va, infatti, rilevato che, avuto riguardo a quanto statuito dall’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alla data di pubblicazione (22.04.2016) del bando, trova applicazione tale corpus normativo e, segnatamente, l’art. 95, comma 10, che così statuisce: “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Invero, tale disposizione configura un preciso ed ineludibile obbligo legale in sede di predisposizione dell’offerta economica.
RISORSE CORRELATE
- Oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Gare bandite in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici - Ammissibilità - Condizioni (art. 83 , 95 d.lgs n. 50/2016)
- Corte di Giustizia Europea - Omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendali – Obbligo giurisprudenziale – Violazione - Esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio - Illegittimità (art. 86 , art. 87 d.lgs. n. 163/2006 - art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti sotto soglia - Procedura negoziata ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti - Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale - Esclusione - Legittimità - Indicazione non richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta - Irrilevanza - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 36 , art. 95 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
- Art. 216, (Disposizioni transitorie e di coordinamento)