Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2015 n. 5670
(sentenza integrale)“- la regola fissata dall’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa;
– l’enunciato requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnicosettoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
– non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr. Cons. Stato sez. VI 10/06/2013 n. 3203)”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Commissari di gara - Competenza - Non rileva specifico titolo di studio - Può risultare da attività ed incarichi svolti in precedenza (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione di gara: quando si esauriscono i suoi poteri e terminano le sue funzioni?
- 1) Sub criteri e sub punteggi - Mera eventualità - Discrezionalità della Stazione Appaltante; 2) Competenza tecnica dei singoli Commissari di gara - Interpretazione (art. 77 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Valutazione dell'offerta svolta soltanto da alcuni Commissari esperti - Successiva "presa d'atto" da parte dell'intera Commissione di gara - Legittimità - Ragioni (Art. 84)
- Commissione di gara - Membri - Devono essere esperti della materia (Art. 84)
- Commissione giudicatrice - Membri - Esperienza nell'area di attività in cui ricade l'oggetto dell'appalto - Non necessaria in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche
- Commissione di gara: non tutti i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (Art. 84)
- Qualifica di esperto nella commissione di gara: requisiti (Art. 84)
- Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa