TAR Torino, 10.07.2015 n. 1170
(sentenza integrale)“Il ricorso è infondato e va respinto.
1. Gli oneri della sicurezza derivanti dalla valutazione delle “interferenze” sono stati predeterminati dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d’appalto (art. 2), il quale ha distinto chiaramente il valore complessivo dell’appalto riferito all’intero periodo contrattuale (€ 1.180.000,00) da quello degli oneri interferenziali riferiti al medesimo periodo (€ 27.000,00).
1.1. La società aggiudicataria ha formulato la propria offerta economica utilizzando l’apposito modello allegato al medesimo capitolato speciale d’appalto, e in tale offerta, oltre a dichiarare di formulare la propria offerta “tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori” e “di non applicare il ribasso che sta per offrire sul costo del personale”, ha indicato il prezzo offerto in “€ 1.178.820,00, corrispondente ad una percentuale di ribasso dell’importo a base di gara pari a 0,1%”.
1.2. Che la percentuale di ribasso offerta dalla concorrente aggiudicataria sia stata calcolata solo sul valore dell’appalto posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza interferenziali indicati nella stessa lex specialis, è reso evidente dal fatto che il prezzo offerto di € 1.178.820,00 è esattamente pari allo 0,1% del prezzo posto a base di gara (€ 1.180.000,00).
1.3. Col che risulta soddisfatta la finalità delle norme invocate dalla società ricorrente (artt. 1, 86 e 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008) di impedire che il ribasso sulla base d’asta sia calcolato anche sull’importo degli oneri in questione.
2. Per quanto invece attiene alla mancata indicazione nell’offerta economica della società aggiudicataria degli oneri della sicurezza “aziendali”, il collegio non può che richiamare i principi affermati dalla Sezione in altre fattispecie analoghe, secondo cui “E’ legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori in favore di una impresa che non ha indicato specificamente, nell’offerta economica, gli oneri per la sicurezza aziendale; infatti, il combinato-disposto degli artt. 86-comma 3-bis, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e 26 comma 6, d.lg. 9 aprile 2008 n. 81 non impone alle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori l’obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale ed in nessuna parte di tali disposizioni è previsto che per gli appalti di lavori pubblici si debbano indicare nell’offerta i costi per la sicurezza aziendale; invero, gli artt. 86 e 87, cit. d.lg. n. 163 del 2006 regolano la verifica dell’anomalia dell’offerta, con la conseguenza che è in quella sede che l’obbligo di indicare (e giustificare) i costi per la sicurezza viene in rilievo, mentre risulta eccedente, rispetto al fine di consentire nella stessa sede tale verifica, pretendere che l’impresa provveda ad indicare i costi in questione già nella propria offerta” (T.A.R. Piemonte, sez. I 12 dicembre 2014 n. 2000).
2.1. Inoltre, va rilevato che nel caso di specie né la legge di gara né il modulo di offerta economica ad essa allegato imponevano ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di indicare già nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza aziendali. Con riferimento a tale ipotesi, la Sezione ha già avuto modo di affermare che “Nell’ipotesi in cui la “lex specialis” nulla abbia specificato in ordine all’onere d’indicare, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendale, l’esclusione della ditta che abbia omesso tale indicazione verrebbe a colpire, in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e del “favor partecipationis”, i concorrenti che hanno presentato un’offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando e dall’allegato modulo d’offerta; legittimamente, pertanto, la stazione appaltante, in osservanza del suddetto principio del “favor partecipationis”, ammette a partecipare alla procedura di evidenza pubblica la medesima ditta” (TAR Piemonte, sez. I, 22 novembre 2013 n. 1254; T.A.R. Piemonte sez. I 21 dicembre 2012 n. 1376).
2.2. Il collegio non ha motivo di discostarsi da tali principi, i quali, peraltro, sono stati di recente ribaditi dal Consiglio di Stato, il quale, nel respingere alcuni appelli proposti contro decisioni di questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che “La mancata indicazione nel bando di gara pubblica del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali non può comportare ex se l’esclusione dalla gara, essendo rimandata alla fase di verifica della congruità dell’offerta la valutazione dell’idoneità della stessa a soddisfare anche gli oneri connessi alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro” (Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015 n. 2388; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 884).
2.3. Il diverso principio affermato dall’Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio di Stato con sentenza 20 marzo 2015, n. 3 non è pertinente alla fattispecie in esame perché relativo ad appalto di lavori”.www.giustizia-amministrativa.it
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