Modificabilità in corso di gara dei criteri di valutazione nelle concessioni di servizi (Art. 30)

lui232Cons. Stato, sez. VI, 04.06.2015 n. 2755
(sentenza integrale)

“Nel merito si deve anzitutto richiamare, come già chiarito da questo Consiglio (Ad. plen., sentenza n. 13 del 2013) che, pur non potendosi ritenere applicabili alle concessioni di servizi tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, non di meno l’art. 2, comma 1, del Codice prevede che “l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nello stesso codice.”, essendosi altresì affermato nella giurisprudenza comunitaria che “la normativa di principio di derivazione comunitaria trova applicazione non limitatamente agli appalti di lavori, servizi e forniture ma presenta una valenza pressoché generalizzata nel settore dei contratti pubblici.”, per cui l’art. 30 del Codice “si inserisce nell’ottica di una progressiva assimilazione delle concessioni agli appalti, con l’obiettivo, di matrice europea, di vincolare i soggetti aggiudicatori a rispettare anche nelle procedure di affidamento delle prime i principi dell’evidenza pubblica comunitaria, tra i quali i canoni di trasparenza invalsi nelle seconde attraverso una procedura tipica di gara, nella quale si impone l’esigenza che il confronto competitivo sia effettivo e leale, pena altrimenti la vanificazione delle finalità stesse del procedimento selettivo di stampo concorsuale.”
Da tanto deriva che la regola della non modificabilità in corso di gara dei criteri di valutazione predeterminati dalla lex specialis è valida in via generale anche per le procedure di affidamento delle concessioni di servizi, tanto più quando siano già state aperte le buste delle offerte, in quanto applicazione diretta dei fondamentali principi di parità di trattamento dei concorrenti e di effettività del loro confronto competitivo, che sono osservati se il confronto è eseguito per tutti i concorrenti secondo i parametri certi e comuni sulla cui base ciascuno di essi ha definito l’offerta. Né l’ipotizzata inclusione del contratto in questione tra gli appalti di servizi di cui all’Allegato II B del Codice dei contratti pubblici varrebbe a far ritenere esente dall’applicazione di principi fondamentali il relativo affidamento, pur sempre svolto con procedura ad evidenza pubblica. (…)
con i parametri “aggiuntivi” individuati per i chiarimenti e i conseguenti criteri ritenuti per l’ulteriore valutazione delle offerte economiche, espressamente qualificati come “correttivi”, è stato nella specie introdotto un criterio di valutazione (rapporto tra costo e peso o quantità dell’ingrediente) in alcun modo rapportabile a quello predeterminato nella lex specialis (minor prezzo medio quale somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero); che, di conseguenza, si deve ritenere violato il principio della immodificabilità dei parametri di valutazione in corso di gara, ciò che è tanto più rilevante nel caso dell’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, non valendo in contrario la previsione dell’art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010 sulle offerte a prezzi unitari, poiché relativa all’ipotesi della mera correzione da parte della stazione appaltante di errori di calcolo, riguardo i prodotti o la somma finale, fermi però restando i prezzi unitari (comma 7) né la citata sentenza di questo Consiglio n. 2013 del 2002, poiché in essa è accertato, in ogni caso, che la “omogeneizzazione” dei prezzi offerti era già stata “predelineata, a ben vedere, dalla stessa Commissione, in un momento antecedente rispetto a quello dell’apertura delle offerte economiche” ed è richiamato lo specifico criterio ivi previamente definito allo scopo”.

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