1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta é selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
3-bis. ABROGATO (comma introdotto dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, successivamente soppresso dall’art. 44, comma 2, decreto-legge n. 201/2011 del 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)